Maurizio Mililli

La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597/2020 depositata il 18.09.2020, in tema di usura ed interessi di mora, dopo ampia argomentazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.”

“La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.E.G.M. non preclude applicazione dei decreti ministeriali i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato” donde la formula: <<T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi muratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza del predetto decreto>>”.

“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del t.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione Ivi prevista”.

Si applica l’articolo 1815 comma 2 Cod. Civ. onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’articolo 1224 comma 1 cod. civ. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.

Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento“.

“Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, già articoli 1469-bis e 1469 quinquies cod. civ.”

“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.”

Cassazione_Sezioni_Unite_19597_09_2020

Avv. Maurizio MILILLI