Maurizio Mililli

Segnalo il provvedimento del Tribunale di Lanciano -Dott. Canosa 17.03.2020 – a mezzo del quale, in accoglimento della tesi da me esposta, è stata rimessa alla Corte Costituzionale la decisione sulla legittimità dell’art. 14 quater della legge 3/2012, nella parte in cui non consente, nei casi di mancata omologa dell’accordo per il voto contrario dei creditori, la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di volontaria liquidazione del patrimonio del debitore. E’ stato osservato che irragionevolmente, la conversione è tassativamente prevista dalla legge solo nelle ipotesi “patologiche” di annullamento dell’accordo; di cessazione degli effetti dell’accordo per mancata esecuzione, da parte del debitore dei pagamenti ex art. 11 Comma 5; di cessazione degli effetti civili dell’accordo per il compimento, nel corso della procedura, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Tale omissione comporta irragionevoli svantaggi per il debitore: l’essere soggetto alle azioni esecutive individuali; la preclusione di accedere all’esdebitazione conseguente alla liquidazione del patrimonio; la possibilità di ottenere la liquidazione del proprio patrimonio solo attivando un nuovo procedimento, con aggravio di spese.

Avv. Maurizio Mililli

ordinanza tribunale lanciano