Maurizio Mililli

TRIBUNALE di CHIETI, Sent. n. 565 pubblicata in data 04.09.2019, Rel. dott. Falco, in Dejure, Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Chieti, nella persona del dott. Falco, ha chiarito che non rientra tra le voci di costo rilevanti ai fini della verifica dell’usura nei contratti di mutuo la penale per estinzione anticipata prevista in contratto, stante la diversità di natura e funzione tra l’anzidetta penale e gli interessi corrispettivi.

In particolare, il Tribunale afferma che “sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica ” del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il ‘costo del denaro’ per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. Ipotizzare una sommatoria di questi addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, in relazione ai quali si propone una valutazione distinta rispetto agli interessi corrispettivi”.

Ad ulteriore sostegno dell’anzidetta tesi, il Tribunale chietino ha peraltro rilevato che l’intera disciplina antiusura si basa sul principio di omogeneità tra i dati raccolti da Banca d’Italia per il calcolo del TEGM e quelli sussunti nel calcolo del c.d. TEG oggetto di confronto (cfr. Cass. S.U. 16303/18), per cui non è possibile includere l’importo della penale tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa “la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia”.

La recente pronuncia arricchisce pertanto un già cospicuo filone giurisprudenziale, teso ad escludere la rilevanza della penale d’anticipata estinzione in materia di usura (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.L2016; Trib. Treviso 11.2.2016: Trib. Padova 5.10.2015).

 

Avv. Maurizio Mililli

Avv. Fabio Santeusanio